Regolamento

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’USO E PER L’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“TUSCIA VITERBESE”

 

ART. 1 – Marchio

1. Il marchio è costituito dalla scritta " TT TUSCIA VITERBESE"; la sigla TT è raffigurata da due lettere “T” tra loro contrapposte ad incastro, articolate e definite da una sola linea continua.

Nella sua configurazione il marchio attinge ai valori della civiltà etrusca recuperando un simbolo che ricorre in tutta la sua iconografia. La "T" iniziale di Tuscia si moltiplica nello sviluppo di una sola linea che si articola per definire e contenere due "T" contrapposte: unione nella diversità tipologica e autonomia delle aziende che, insieme, convergono nel marchio collettivo.

  

ART. 2 -Titolare

1. Titolare del marchio è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo, (di seguito Camera di Commercio), ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, ai sensi della legge 580/19993, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Alla gestione del marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede il Comitato di gestione e di controllo di cui al successivo art. 5.

3. Le funzioni di Segretario sono assicurate dal Segretario Generale della Camera di Commercio, previa intesa con la Giunta camerale, o da un suo delegato. I componenti in rappresentanza della Camera di Commercio decadono dall'incarico in coincidenza alla scadenza del mandato del Consiglio camerale.

seguenti requisiti di onorabilità

 

ART. 3 - Soggetti che possono richiedere la licenza

1. Possono richiedere la licenza per l'uso del marchio i soggetti iscritti nel Registro delle imprese, comprese le Reti di imprese, che svolgono attività nella provincia di Viterbo da almeno un anno.

2. La richiesta può riguardare i beni e i servizi di cui all'art. 4, comma 5, per i quali siano stati adottati i Disciplinari di cui allo stesso articolo, comma 3. Relativamente alle Reti di imprese, la licenza d’uso viene rilasciata al solo fine di porre il logo del marchio collettivo solo sui prodotti o servizi che rispettano i requisiti dei Disciplinari di riferimento sopra indicati.
3.  I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono dimostrare di possedere i

 seguenti requisiti di onorabilità:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

c) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

4. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
c) nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

d) nel caso di Reti di imprese “Contratto” dalle singole imprese aderenti, nel caso di Reti di imprese “Soggetto” dall’Organo comune.

5. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono inoltre dimostrare il rispetto delle normative relative alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, delle norme generali in materia di lavoro dipendente e delle norme contrattuali collettive in materia di trattamento del personale dipendente.

 

ART. 4 -  Beni e servizi ammissibili

1. I prodotti e servizi a Marchio collettivo Tuscia Viterbese possono essere identificati in quattro categorie:

·                     Agroalimentare di Qualità

·                     Artigianato di qualità

·                     Ospitalità di qualità

·                     Servizi di qualità alla persona

2. I beni e i servizi da contrassegnare con il marchio devono essere prodotti o prestati, da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso all'uso del marchio stesso, con prevalente processo produttivo in provincia di Viterbo.

3. Il processo produttivo, con riferimento ai beni, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

4. I beni devono essere prodotti e i servizi devono essere prestati nel rispetto delle modalità previste, per ciascun bene e servizio, o per gruppi o classi di beni e di servizi, dagli appositi Disciplinari di accesso all'uso e d'uso del marchio adottati dalla Camera di commercio di Viterbo.

 5. I beni devono possedere le caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche previste dai relativi Disciplinari.

 6. Possono essere contrassegnati con il marchio tutti i beni e tutti i servizi per i quali siano stati elaborati i relativi Disciplinari di produzione o di erogazione di servizio di cui al precedente comma

 

ART. 5 - Comitato di gestione e di controllo

1. Il Comitato di gestione e di controllo è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

2. Esso è così costituito:

- n. 2 componenti in rappresentanza della Camera di Commercio, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente;

- n. 1 componente in rappresentanza della Provincia di Viterbo;

- n. 1 componente in rappresentanza dell'Università degli Studi della Tuscia;

- n. 5 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, delle categorie dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio, dei servizi e del turismo, scelti dalla Giunta camerale tra i designati dalle rispettive Associazioni provinciali;

- n. 2 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali per le attività agricole e per le altre attività.

3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso del marchio, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalla Giunta camerale.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di sei componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza della Camera di Commercio.

5. Il Comitato decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Contro le decisioni del Comitato è consentito ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, alla Giunta della Camera di Commercio la quale provvede al relativo esame entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso e alla conseguente decisione entro e non oltre 120 giorni dalla data stessa.

 

ART. 6 - Modalita' d'uso del marchio e obblighi del licenziatario

1. Il Licenziatario, nell'uso del marchio, deve attenersi alle modalità prescritte dall'apposito Manuale d'uso predisposto dalla Camera di commercio e, comunque, alle ragionevoli indicazioni fornite dalla Camera di Commercio stessa per quanto riguarda la posizione, la forma, la dimensione, il colore ed altri eventuali elementi distintivi.

2. Il Licenziatario deve astenersi dal depositare o utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono.
3. Il Licenziatario è tenuto, nell'uso del marchio e nello svolgimento delle relative attività, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del marchio

stesso e/o della Camera di Commercio.

4. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub licenze, o altrimenti disporre del marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso del Comitato di gestione e di controllo. 
5. Il Licenziatario è tenuto ad usare il marchio solo per i beni e per i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza e non può usare il marchio in relazione a beni

e servizi diversi.

6. Il Licenziatario non può comunque utilizzare il marchio per contraddistinguere i beni e/o i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza con modalità diverse da quelle prescritte dal Manuale d'uso del marchio stesso, senza la preventiva espressa approvazione

del Comitato di gestione e di controllo.

7. Il Licenziatario è tenuto a fornire, a richiesta del Comitato di gestione e di controllo, ovvero della Camera di Commercio, la documentazione o altro materiale comprovante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso e

d’uso e dal Manuale d’uso del marchio.

8. Il Licenziatario, qualora venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di gestione e di controllo, fornendo, ove richiesta, assistenza nella ricerca della relativa documentazione o del relativo materiale probatorio.

9. Il Licenziatario deve astenersi:

a) dall'immettere in commercio, e se già immessi ritirarli immediatamente a proprie spese, beni contraddistinti con il marchio che non siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso;

b) dal prestare servizi contraddistinti con il marchio che non siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso.
10. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne la Camera di commercio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del marchio.

11. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la Camera di Commercio perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio stesso.

 

ART. 7 - Domanda per il rilascio della licenza d'uso

1. La domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio deve essere redatta in forma scritta e presentata al Comitato di gestione e di controllo.

2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio.
3. La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

a) le informazioni e la documentazione che consentono di verificare che il richiedente è in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e dal manuale d'uso del marchio;
b) ogni altra informazione richiesta dal Comitato di gestione e di controllo, anche tramite eventuale apposita modulistica.

4. Il Comitato di gestione e di controllo verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e dal Manuale d'uso del marchio, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, direttamente o tramite persona incaricata, e decide sulla domanda entro 120 giorni dalla sua presentazione;
5. Il Comitato di gestione e di controllo notifica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che

può comportare:

a) l'accoglimento;

b) la reiezione;

c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. In tal caso il Comitato di gestione e di controllo fornisce le relative specifiche indicazioni e fissa una data di scadenza entro la quale il richiedente deve provvedere al

 perfezionamento della domanda stessa;

6. Contro le decisioni del Comitato di gestione e di controllo è consentito ricorrere ai sensi dell'art.   5, comma 7.

 

ART. 8 - Licenza d'uso

1. La licenza d'uso del marchio è rilasciata a tempo indeterminato, con provvedimento del Comitato di gestione e di controllo.

Essa conferisce il diritto all'uso del marchio solo per i beni e per i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata.

2. La eventuale rinuncia alla licenza deve essere comunicata dal Licenziatario al Comitato di gestione e di controllo, di norma, con preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

ART. 9 – Controlli

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e dal Manuale d'uso del marchio, da parte del Licenziatario, anche in tempi successivi al rilascio della licenza, compete al Comitato di gestione e di controllo.

2. Il Comitato di gestione e di controllo ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della licenza d'uso del marchio.
3. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.


ART. 10 – Sanzioni

1. Il Comitato di gestione e di controllo, in relazione ai fatti accertati ai sensi dell'art. 9, adotta provvedimenti che possono consistere:

a) in caso di inadempienza lieve: nell'invito ad eliminare, entro un ragionevole termine perentorio, le cause che originano l’inadempienza;

b) in caso di inadempienza grave o di reiterazione di inadempienza lieve: nella diffida a sospendere, con effetto immediato ovvero nell'eventuale diverso termine prescritto, l'immissione sul mercato dei prodotti o la prestazione dei servizi cui si riferisce l'inadempienza, fino al momento di rimozione delle cause che la originano;

c) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b): nella revoca della licenza d'uso del marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del marchio stesso.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, le inadempienze lievi e gravi sono definite dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e dal Manuale d'uso del marchio, in relazione alle prescrizioni in essi distintamente previste.

3. In relazione alle prescrizioni del presente Regolamento, costituiscono:

a) inadempienze lievi :

- il compimento di atti od omissioni che, ove ripetute, possono danneggiare o ledere la

reputazione del marchio e/o della Camera di Commercio;

b) inadempienze gravi:

- l'uso del marchio per contrassegnare beni e/o servizi diversi da quelli indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza;

- il deposito ai fini della registrazione o la utilizzazione di marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono;
- la cessione della licenza, la concessione di sub licenze o altre forme contrattuali di disposizione del marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso del Comitato di gestione e di controllo;
4. Contro i provvedimenti del Comitato di gestione e di controllo è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di commercio ai sensi dell'art. 5, comma 7.

   

ART. 11 - Revoca della licenza d'uso e decadenza del diritto d'uso

1. La licenza d'uso del marchio può essere revocata dal Comitato di gestione e di controllo, oltre che nel caso previsto dalla lettera c), comma 1, dell'art.10, nei seguenti casi:

a) per rifiuto di consentire i controlli;

b) per il mancato versamento di diritti, qualora previsti.

2. Il Licenziatario decade dal diritto all'uso del Marchio in caso di perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3, comma.

A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso del marchio al Licenziatario è vietato qualsiasi uso del marchio stesso.

Il medesimo deve restituire immediatamente alla Camera di Commercio ogni materiale, anche personale, riproducente il marchio.

 

ART. 12 – Controversie

1.    La Camera di commercio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Licenziatario nei seguenti casi:

a) per causa di nullità del marchio;

b) per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;

c) per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

2. Per qualsiasi controversia attinente la licenza di accesso e d'uso o l'uso del marchio è competente esclusivamente il foro di Viterbo.

 

ART. 13 - Prerogative camerali

1. La Camera di commercio conserva il potere di vigilanza sull'attività svolta dal Comitato di gestione e di controllo, nonché sul corretto uso del Marchio da parte del Licenziatario.

 

ART. 14 – Deroghe

1. In ragione della specificità dei beni o dei servizi interessati, la Camera di Commercio può attribuire le funzioni che il presente Regolamento attribuisce al Comitato di gestione e di controllo ad altro idoneo soggetto giuridico che disponga, con riguardo ai produttori o ai fornitori degli stessi beni o servizi, una rappresentanza qualificata e diffusa e che accetti l'esercizio da parte della Camera di Commercio dei controlli e delle verifiche che la stessa richiederà nell'ambito di apposite convenzioni da definire e sottoscrivere di volta in volta.
2. La licenza d'uso del marchio può essere rilasciata, in deroga alle previsioni degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, ad imprese partecipate, in prevalenza, da capitale pubblico o
tutorate dalla Camera di Commercio, direttamente o in rapporto di convenzione con altro soggetto, o che siano state interessate da successione ereditaria o cessione di azienda ad altri soggetti che mantengano i requisiti previsti nel disciplinare di produzione/erogazione di riferimento per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo.

Nei settori turistico-ricettivo e della ristorazione la richiesta di licenza d’uso del marchio collettivo può essere accettata anche se pervenuta da soggetti giuridici che, pur non avendo maturato un anno di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Viterbo, subentrino in unità locali già adibite, da almeno un anno, alle attività inerenti i settori sopra indicati.